RELAZIONE PER DEDUCIBILITA’ FISCALE
È dunque fondamentale poter fornire la prova dell’esistenza di un evento oggettivo che dimostri l’insolvibilità del debitore, ovvero la certezza della perdita (relazione d’ esito).
Qualora l’azione di recupero risultasse infruttuosa la DCE redigerà la “relazione d’esito” nella quale si potranno evincere gli elementi certi e precisi dell’irrecuperabilità del credito affidato, necessari per la messa in perdita.
Dopo la circolare del Ministero dell’Interno n. 557 / PASS / 6909 / 12015 del 10 gennaio 2011 che ha fornito rilevanti delucidazioni riguardanti i principali aspetti dell’attività di recupero del credito per conto terzi ex art. 115 del TULPS, anche l’Agenzia delle Entrate, con l’emanazione della circolare n. 26/E del 1 agosto 2013, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti, riconoscendo alla relazione negativa rilasciata dalle Agenzie, valore probatorio utile ai fini della predetta deducibilità.
Questa circolare rappresenta un ulteriore riconoscimento istituzionale all’attività delle società di recupero del credito, equiparando di fatto il valore della documentazione degli avvocati attestante l’oggettiva insolvibilità del debitore con la relazione negativa dei soggetti ex art. 115 del TULPS.