Data pubblicazione 01/07/2016
I parametri quantitativi e qualitativi relativi alla deduzione fiscale delle perdite su crediti di modesto importo sono determinati dalla legge di conversione del D.L. 83/2012, approvato in via definitiva dal Senato il 3 Agosto 2012.
Quadro normativo – La legge di conversione del D.L. 83/2012, approvato in via definitiva dal Senato il 3 Agosto 2012, ridetermina i parametri quantitativi ed amplia i parametri qualitativi, relativi alla deduzione fiscale delle perdite su crediti.
La modifica dell’articolo 101 del Tuir prevede che l’impresa possa, nelle fattispecie espressamente individuate, portare in deduzione le perdite su crediti, senza la necessità che la stessa sia supportata da particolare oneri documentali, in quanto si ritengono sussistere ex legge i cosiddetti “elementi certi e precisi”.
Nello specifico, la citata disposizione prevede la deduzione immediata per i crediti di modesto ammontare, l’assimilazione della ristrutturazione dei debiti alle procedure concorsuali e la rilevanza automatica per i soggetti IAS della cancellazione dei debiti dal bilancio a seguito eventi estintivi.
La legge di conversione del decreto sviluppo – DL 83/2012 – è intervenuta nella delicata questione riguardante la deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, stabilendo dei parametri oggettivi di riferimento che dovrebbero limitare le contestazioni e i dubbi fra gli operatori.
Al riguardo, la nuova disposizione stabilisce innanzitutto che per i crediti di modesto importo, gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione della perdita sussistono se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. I due requisiti devono verificarsi congiuntamente.
Un credito è di modesto importo:
- per le imprese di più rilevante dimensione, quando è di importo non superiore a 5.000 euro;
- per le altre imprese, quando non è di importo non superiore a 2.500 euro.
Per stabilire le caratteristiche delle imprese di più rilevante dimensione la disposizione rinvia ad una norma emanata in materia di accertamento – art. 27 c. 10 DL 185/2008 – secondo cui sono tali le imprese che conseguono un volume d’affari o di ricavi (due entità non necessariamente coincidenti) non inferiore ai seguenti valori:
- 300 milioni di euro fino al 2009;
- 200 milioni di euro per il 2010;
- 150 milioni di euro per il 2011;
- 100 milioni di euro dal 2012.
Infine, sono state introdotte altre due disposizioni secondo cui gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione delle perdite su crediti (di qualsiasi importo) sussistono, rispettivamente:
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto secondo le disposizioni civilistiche (solitamente decorsi 10 anni);
- quando il credito è stato cancellato dal bilancio IAS in dipendenza di eventi estintivi (es. la cessione pro-soluto, la transazione, la conversione del credito in partecipazione, la rinuncia).
Le disposizioni suddette si applicano dal 2012, ovvero, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012.
art. 33 DL 83/2012 conv. L. 134/2012
L’assimilazione della ristrutturazione del debito alle altre procedure concorsuali – La legge di conversione del D.L. 83/2012 equipara l’accordo di ristrutturazione del debito, previsto dall’articolo 182-bis della legge fallimentare, all’elenco delle procedure concorsuali indicate nell’articolo 101 del Tuir. Di conseguenza, è diventata automatica la deduzione delle perdite risultanti a seguito del decreto di omologa dell’accordo stesso.
Alcuni aspetti della norma necessitano di ulteriori chiarimenti.
In particolare, si renderà necessario specificare sia la data in cui il periodo di oltre sei mesi dalla scadenza deve essere verificato (fine dell’ esercizio o approvazione del bilancio) che la possibilità di considerare, ai fini della soglia minima, singolarmente i crediti verso lo stesso cliente. Inoltre Rimane da chiarire il periodo in cui operare la deduzione e dunque se sia obbligatorio operare la deduzione nell’esercizio di apertura della procedura o se si possa imputare la stessa in uno o più esercizi successivi.