Come accedere telematicamente ai dati del debitore attraverso PRA, INPS e Anagrafe Tributaria
Gli italiani ‘debitori’ non avranno più alcun tipo di segreto né per le banche, né per il fisco. I creditori, grazie ad una vera e propria rivoluzione culturale prima ancora che giuridica, potranno, con relativa facilità, reperire nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni i beni del debitore da pignorare. Tale diritto resta subordinato unicamente all’autorizzazione del Presidente del Tribunale, il quale però è tenuto a concederla qualora gli venga esibita una copia del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale). Il ddl 132/2014 sulla riforma della giustizia civile ha modificato il procedimento di esecuzione forzata, nello
specifico le richieste che l’ufficiale giudiziario può fare su istanza del creditore quando non sono sufficienti i beni oggetto del pignoramento. Nascondere danaro e beni sarà sempre più difficile, non resta che il ‘vecchio materasso’, in quanto Equitalia, le banche o qualsiasi altro creditore potranno esercitare la cosiddetta ricerca telematica dei beni da pignorare al debitore. La ricerca avverrà attraverso un comune computer: quello dell’ufficiale giudiziario o richiedendo direttamente una ricerca al gestore della banca dati ( Inps, Agenzia delle Entrate, etc..)…
Ecco alcuni esempi pratici di potenziali beni da pignorare dopo un’attenta analisi delle banche dati a disposizione:
Accesso al PRA
Il creditore potrà avere accesso al pubblico registro automobilistico (PRA) e potrà procedere al pignoramento dell’automobile del debitore che difficilmente potrà sfuggire come in passato nascondendo l’auto nel garage di un parente prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario, ora infatti il pignoramento avviene unicamente per via telematica. Il creditore accede attraverso l’ufficiale giudiziario al pubblico registro delle automobili per controllare l’eventuale titolarità di una vettura in capo a chi gli è debitore di una somma di denaro. Dal canto suo l’ufficiale giudiziario è tenuto ad inviare al debitore un’ingiunzione con cui gli intima di consegnare entro
10 giorni l’automobile. Si realizza, insomma, una sorta di fermo auto, perché il proprietario del mezzo non solo non potrà più circolare, ma dovrà anche affidarlo all’Istituto Vendite Giudiziarie per la messa all’asta. Se dovesse rifiutarsi e non rispondere all’ingiunzione, qualsiasi agente di polizia potrà fermarlo su strada e disporre l’acquisizione del mezzo con la forza.
Accesso diretto all’Anagrafe Tributaria
Nell’anagrafe tributaria di competenza dell’Agenzia delle Entrate è possibile reperire moltissime informazioni riguardanti i redditi di un contribuente e le fonti da cui derivano. Le fonti sono fondamentali per un eventuale recupero crediti, ad esempio se il debitore è un lavoratore subordinato si potrà risalire al datore di lavoro dal quale percepisce lo stipendio ed esercitare il pignoramento del quinto direttamente nei confronti dell’azienda.
Nell’Anagrafe Tributaria è altresì indicato l’istituto di previdenza che eroga l’assegno mensile, qualora si trattasse di un debitore pensionato. Sarà inoltre possibile reperire informazioni utili derivanti da quote societarie da cui un eventuale imprenditore percepisce utili e dividendi o eventuali canoni di locazione percepiti dal proprietario di casa. Qualora il debitore percepisse un affitto da alcuni studenti, il creditore potrebbe intimare a questi di pagare la mensilità direttamente a lui piuttosto che al proprietario.
Accesso all’INPS
Saranno rintracciabili direttamente tramite un accesso all’Anagrafe dell’INPS eventuali indennità e assegni previdenziali o di assistenza pignorabili. È recente la notizia dell’operatività del nuovo casellario dell’Istituto che censisce i sostegni economici erogati agli italiani, anche questi, nei limiti previsti dalla legge, potrebbero essere pignorati attraverso una semplice consultazione ‘online’.
Accesso all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari:
Il creditore potrà sapere quanti conti correnti possiede il debitore e presso quali istituti. Potrà conoscere l’ammontare e ogni movimentazione “sospetta” da sottoporre eventualmente a revocatoria: si pensi alla chiusura del conto con spostamento delle somme su un altro rapporto intestato ad un parente.
Risultato: i creditori non avranno più bisogno di incaricare le agenzie investigative, poiché potranno chiedere la consultazione dell’anagrafe direttamente all’ufficiale giudiziario.
Accesso ai registri immobiliari:
Il creditore potrà altresì effettuare una visura immobiliare per verificare se il debitore è titolare di immobili o quote di immobili.
Come si potrà procedere?
Il creditore procedente su istanza del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’ufficiale giudiziario avrà quindi la possibilità, ai fini dell’acquisizione d’informazioni per l’individuazione di cose e crediti da pignorare, di prendere visione presso:
- le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- l’Anagrafe Tributaria;
- l’archivio dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari;
- il PRA (pubblico registro automobilistico);
- le banche dati degli enti previdenziali.
Terminate le operazioni, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, rilasciando copia autentica al creditore, il quale ex art. 155-ter disp. att. c.p.c., potrà partecipare alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, indicando all’ufficiale stesso i beni da sottoporre ad esecuzione.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario: quest’ultimo accede agli adempimenti relativi al pignoramento.
Se invece i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che entro 15 giorni dal rilascio, pena l’inefficacia della richiesta, la presenta unitamente all’istanza per gli adempimenti relativi al pignoramento all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Quanto entrerà ufficialmente i vigore tale procedura che metterà i debitori alle strette?
La legge è già in vigore anche se la stessa sembra subordinare la possibilità di tale accesso all’emanazione di decreti attuativi che ancora non sono stati adottati e che dovrebbero riguardare da vicino le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
Nonostante ciò, alcuni tribunali come quello di Pavia, Mantova e Napoli sono passati sopra questa lacuna ed hanno autorizzato il creditore, “bypassando” l’ufficiale giudiziario a farsi rilasciare le informazioni direttamente dalle amministrazioni che gestiscono la singola banca dati, in attesa che gli ufficiali giudiziari si aggiornino alla riforma. Di contrario avviso quello di Novara, secondo cui bisogna ancora attendere i decreti attuativi.
E’ bene ricordare che la nuova norma richiede un previo tentativo di pignoramento, anzi la procedura di ricerca dei beni appare concettualmente preliminare e strumentale al successivo pignoramento.
Quando la disposizione parla di “creditore procedente” si legge nel provvedimento del giudice di Pavia, si allude a chi intende procedere all’esecuzione. Di conseguenza, appare sufficiente la verifica presidenziale della sussistenza del titolo. Soltanto quando la riforma entrerà a regime, osserva il giudice, la richiesta dovrà essere rivolta all’ufficiale giudiziario ed unicamente per mancanza di accessibilità alle banche dati, sarà rivolta al presidente del Tribunale “richiedendosi la previa notifica del titolo e del precetto proprio in ragione del soggetto nei cui confronti la ricerca viene domandata”.
Insomma grazie all’accesso diretto dei dati inseriti all’interno dell’anagrafe tributaria per i creditori sarà molto più semplice mettere a “raggi X” il debitore e recuperare quanto loro spetta di diritto.